La Posta Elettronica Certificata (PEC) e la sua rilevanza giuridica

La rilevanza giuridica della PEC: normativa e giurisprudenza.

Riportiamo per intero un approfondimento del Gruppo CMTrading in materia di Posta Elettronica Certificata e la normativa vigente (*)

PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata, con il quale s’intende un sistema di posta elettronica con valenza legale.

Si tratta di un servizio di posta elettronica standard, che certifica la trasmissione, cioè fornisce al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. In questo modo, i messaggi risultano – come nel caso della raccomandata con ricevuta di ritorno – efficaci nei confronti di terzi. In particolare, il mittente riceve una ricevuta di accettazione (che attesta la correttezza del messaggio) e una ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio è arrivato al destinatario), di modo da avere la certezza che la comunicazione sia arrivata a destinazione. Nel caso in cui il mittente smarrisca la ricevuta, inoltre, la traccia dell’invio viene conservata per un periodo concordato con il gestore di posta elettronica e ha lo stesso valore giuridico della ricevuta vera e propria. Oltre l’obbligo di legge, oggi la PEC si attesta come strumento essenziale per il business e tassello fondamentale dell’evoluzione digitale del Paese, in grado di semplificare le comunicazioni, risparmiare sui costi di invio e accelerare i tempi.

 

Ma qual è la valenza legale della PEC?

 

LA NORMATIVA

La PEC è stata introdotta in Italia con il DPR n.68 dell’11 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 28 aprile 2005, che ne ha regolato caratteristiche e modalità di utilizzo. Il provvedimento, rivolto sia ai rapporti intrattenuti da aziende e privati cittadini con la Pubblica Amministrazione, sia tra uffici pubblici e tra privati; rappresenta una delle prime azioni della strategia digitale italiana, attestando la validità legale delle comunicazioni scambiate via PEC.

Secondo quanto previsto dalle regole tecniche del Decreto, i campi devono contenere almeno informazioni circa:

 

  • Message-ID, codice identificativo del messaggio originale
  • Data dell’evento
  • Ora dell’evento
  • Mittente
  • Destinatario
  • Oggetto del messaggio
  • Tipo di evento (ad esempio ricevuta di accettazione o avvenuta consegna)
  • Message-ID dei messaggi correlati
  • Gestore mittente

La normativa ha inoltre previsto che ogni gestore PEC debba conservare per trenta mesi i log dei messaggi e renderli disponibili su richiesta del titolare della casella PEC.

Nel 2012 con il Decreto Legge 179 del 2012 – conosciuto come Decreto crescita 2.0 – (convertito poi nella Legge 221 del 2012) la PEC è divenuta lo strumento principe delle comunicazioni tra imprese (di ogni dimensione), professionisti e Amministrazioni Pubbliche, stabilendone l’obbligatorietà di utilizzo.

Infine, il Decreto Legge 193 del 2016 ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica delle rendite catastali siano inviati via email tramite PEC. Tale obbligo di notifica risulta essere valido per imprese, professionisti e ditte individuali e, a richiesta, da singoli cittadini previa indicazione dell’indirizzo alla sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

 

LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20072 del 7 ottobre 2015) dinanzi ad una notifica PEC effettuata in modalità difforme da quanto previsto dalla normativa (L. n. 53/94) ha reso nullo un procedimento notificatorio, appunto, per l’assenza della ricevuta di avvenuta consegna perché esso non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC ha reso nullo il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20072 del 7 ottobre 2015.

 

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